LA MAGNIFICA REGOLA SELVA DI CADORE E PESCUL
ART.1 Rifabbrico.
Il "Rifabbrico" è il diritto delle famiglie regoliere di usare il patrimonio comune per la nuova costruzione, ampliamento, acquisto e ristrutturazione della propria casa di abitazione.
ART:2 Finanziamento
La Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore intende far fronte alle spese di "Rifabbrico" con i mezzi ordinari del bilancio, coordinando la costruzione, ristrutturazione o manutenzione delle case d'abitazione e delle stalle-fienili con la potenza produttrice dei propri boschi.
Ogni anno in sede di bilancio, sarà stanziata la somma da destinarsi alle spese di rifabbrico. Qualora la Regola si trovi nell'impossibilità di fare assegnazioni in denaro nei tempi previsti dal Regolamento e con i mezzi ordinari del bilancio, la Commissione Amministrativa concorderà con le persone interessate le necessarie dilazioni di pagamento o, a richiesta, l'assegnazione dell'importo corrispondente in legname.
ART. 3 Ammissibilità ed assegnazioni
Il rifabbrico spetta, in una o più volte, previa specifica misurazione e analisi da parte della Commissione Rifabbrico e fabbisogno, a ciascun membro maggiorenne della famiglia regoliera per la casa o quota di casa di abitazione di sua piena proprietà, fino alla misura massima, vita natural durante, di mc 30 di legname tondo. I coniugi possono essere ammessi singolarmente o in comunione, ma sono computati come una sola persona ai fini della misura massima
dell'assegnazione.
Le case di abitazione dovranno essere ubicate nel territorio del Comune di Selva di Cadore.
ART. 4 Acquisti di locali per uso abitazione
Le assegnazioni per gli acquisti di locali ad uso abitazione da considerarsi come diritto di rifabbrico saranno corrisposte nella misura del 100% del diritto determinato a norma dell'art.3. Non sono ammesse al rifabbrico le case acquistate tra parenti ed affini di primo grado ( genitori e figli; suoceri e generi ), o per le quali la Regola abbia a chiunque corrisposto il rifabbrico nei dieci anni precedenti.
ART. 5 Garanzia e destinazione
Le opere per le quali è stato goduto il rifabbrico non saranno ammesse ad un nuovo assegno se non trascorsi venticinque anni dalla data di ultimazione lavori.
Entro il periodo di quindici anni dalla data degli assegni, le case non potranno essere alienate a persone non partecipanti alla Regola, e le stalle-fienili non potranno essere alienate a non partecipanti o destinate ad usi non agricoli, pena la restituzione degli assegni medesimi, rivalutati.
Il regoliere che avrà usufruito delle assegnazioni di rifabbrico non avrà più diritto alle assegnazioni di fabbisogno per la manutenzione ordinaria e straordinaria di quella abitazione, o parte di essa, ammessa al rifabbrico, se non decorsi 25 anni dal saldo del diritto di rifabbrico.
Qualora si verifichi il decesso di un Regoliere ammesso al rifabbrico, prima di aver portato a termine i lavori, sono ammessi alla successione gli eredi necessari, cioè la moglie ed i figli.
ART. 6 Ubicazioni e norme edilizie
La casa dovrà essere ubicata nel Comune di Selva di Cadore e dovrà essere costruita o ristrutturata in conformità alle norme edilizie vigenti. Essa dovrà essere rifinita interamente e munita di serramenti, per la parte ammessa al rifabbrico; l'intero fabbricato dovrà inoltre avere l'intonaco e la tinteggiatura o corrispondente finitura esterna.
ART. 7 Richieste
Il regoliere che intende usufruire delle assegnazioni di rifabbrico dovrà presentare domanda in carta semplice alla Commissione Amministrativa, corredata dai seguenti documenti:
Copia autentica del progetto, comprensivo di mappa e piante interne, con relativa concessione edilizia se prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
Copia autentica dell'atto di compravendita, certificato catastale od altro idoneo documento attestante la proprietà del sedime o casa da costruire o da ristrutturare, ovvero acquistata;
Dichiarazione attestante la scelta di ricevere l'assegnazione in denaro o in legname nella percentuale ammessa scegliendo la rata per l'assegnazione del legname, e tale decisione sarà irrevocabile.
La Commissione Amministrativa delibera circa l'ammissione al rifabbrico entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione; delibera quindi le assegnazioni con le modalità previste dagli articoli seguenti.
Non saranno ammesse le case costruite, sopraelevate o ristrutturate prima del sopralluogo della Commissione di rifabbrico e della delibera di ammissione.
ART.8 Modalità di pagamento
I pagamenti, corrisposti in rata unica, avranno luogo dopo i relativi sopralluoghi, il parere favorevole espresso dalla Commissione di rifabbrico e fabbisogno e l'approvazione da parte della Commissione Amministrativa.
Qualora la Regola non abbia pronte disponibilità finanziarie, il pagamento sarà differito fino a 12 mesi prima di concordare l'eventuale assegnazione in natura.
ART.9 Assegnazioni in denaro o in natura
Al Regoliere viene assegnato il denaro corrispondente a 4/5 del prezzo del legname di cui ha diritto.
Il valore verrà annualmente deliberato dalla Commissione Amministrativa in base al prezzo medio corrente del legname venduto per piante in piedi da parte della Regola stessa nell'ultimo triennio.
Il Regoliere può, però, avere in natura il legname necessario per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione nella misura ritenuta idonea dalla Commissione di rifabbrico per un valore pari ad 1/5 del prezzo del legname di cui a diritto determinato come sopra. L'assegnazione in natura si considera come piante in piedi consegnate nelle vizze all'uopo destinate, previa martellata e seguente taglio ed esbosco eseguito da idonee persone sotto la sorveglianza del Responsabile ai
boschi della Regola. In caso di danni al bosco, Il Regoliere è tenuto a rifondere gli stessi alla Regola.
Al Regoliere che venda il legname assegnatogli per il Rifabbrico o il Fabbisogno senza investire il ricavato per gli scopi previsti dal presente regolamento, non sarà attribuita altra assegnazione e deve rendere alla Regola la somma di denaro corrispondente, determinata come previsto.
Il mancato esbosco del legname, senza un giustificato motivo, entro un anno dall'assegnazione, costituisce rinuncia della stessa da parte dell'interessato e questi può richiedere una successiva dopo cinque anni dall'accertamento dell'inadempienza.
ART.10 Commissione
La Commissione di rifabbrico e fabbisogno è composta da tre membri nominati dalla Commissione Amministrativa; durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I relativi compiti sono quelli di prendere in esame le domande ed i progetti di costruzione, ristrutturazione e ripristino dei fabbricati, effettuare i sopralluoghi necessari per la determinazione delle misure, del numero e della quantità delle assegnazioni. I sopralluoghi, le relative relazioni e la martellata delle piante considerate idonee dovranno essere effettuati da almeno due membri della Commissione stessa, su invito della Commissione Amministrativa, alla quale il Regoliere presenterà domanda scritta.
Ai fini delle assegnazioni, la Commissione di rifabbrico e fabbisogno valuterà con ampia discrezione la buona qualità delle opere, la loro corrispondenza alla regola d'arte, la necessità delle manutenzioni, e potrà riconoscere l'anticipato deperimento di opere rispetto al periodo di garanzia venticinquennale.
La Commissione Amministrativa delibererà l'assegnazione, di norma, entro i mesi di aprile e di ottobre, previo parere della Commissione di rifabbrico e fabbisogno, che dovrà eseguire i sopralluoghi prima dell'inizio dei lavori e dopo la loro ultimazione. Per i lavori non eseguiti entro due anni dalla domanda, dovrà essere presentata una nuova domanda. I sopralluoghi, le relative relazioni e la martellata delle piante considerate idonee dovranno essere effettuati da almeno due membri della Commissione stessa, su invito della Commissione Amministrativa, alla quale il Regoliere presenterà domanda scritta.
ART.11 Registrazione delle assegnazioni
Le assegnazioni per il Rifabbrico e il Fabbisogno ai regolieri sono registrate su apposito registro a cura della Commissione amministrativa.
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