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la Regola Selva di Cadore

REGOLAMENTO DI LEGNATICO

LA MAGNIFICA REGOLA  SELVA DI CADORE E PESCUL

 


ART.1
Con il presente Regolamento vengono stabilite le norme per lo sfruttamento del legnatico. Il legnatico è un diritto dei Regolieri previsto dall’Art. 17 dello statuto della Regola.

 

ART.2
Rifacendosi agli antichi laudi, l’assegnazione del legnatico (part de le legne) spetta a ciascun nucleo familiare “fuoco” così come stabilito dall’Art. 8 dello Statuto.

 

ART.3
L’individuazione del legname idoneo all’esbosco e la relativa martellata delle singole partite di legnatico viene operata dal responsabile ai boschi della Regola entro il 31 marzo di ogni anno (condizioni meteorologiche permettendo). I criteri per l’individuazione delle partite di legnatico sono a totale discrezione del responsabile ai boschi consigliato dal Dottore forestale al quale l’ente Regola si appoggia. Particolare priorità deve essere comunque sempre data alla pulizia del bosco, al recupero dello spoglio lasciato dal taglio dei lotti, al recupero del legname schiantato e delle piante deteriorate o di scarso valore commerciabile.

 

ART.4
Entro il 1° marzo di ogni anno, la Commissione Amministrativa ha l’obbligo di pubblicare l’avviso per l’assegnazione del legnatico. Ogni regoliere avente diritto, qualora intenda accettare la partita per l’anno di riferimento, deve far pervenire, in forma scritta o verbale, la relativa richiesta presso l’ufficio Regola.
Entro il 31 marzo, la Commissione Amministrativa dovrà eseguire il comparto delle partite di legnatico attraverso l’estrazione a sorteggio nei luoghi consueti ad ogni Regola (Pescul, Rù, Villa, Granda, Piciola).

 

ART.5
La partita di legnatico verrà assegnata per i bisogni familiari di riscaldamento e pertanto non potrà essere commerciabile.

 

ART.6
La partita di legnatico dovrà essere allestita entro l’anno solare di assegnazione. Nel caso non venisse osservata la presente norma, il regoliere non avrà diritto all’assegnazione di una nuova partita di legnatico sino al momento in cui non terminerà le operazioni di taglio ed esbosco della partita precedente.

 

ART.7
Previa richiesta scritta (vedi apposito modulo) è prevista l’assegnazione di un quantitativo di legname suppletivo alla partita di legnatico. L’assegnazione avverrà a giudizio della Commissione Amministrativa compatibilmente alla situazione del legname a disposizione.

 

ART.8
Le partite di legnatico facilmente esboscabili verranno assegnate a regolieri che, per anzianità o per motivi fisici, non sono in grado personalmente o tramite parentele di primo e secondo grado (escluse le donne) ad operare l’esbosco in aree difficilmente raggiungibili.

 

ART.9
In base all’Art. 17 dello Statuto, la Commissione Amministrativa può concedere partite di legnatico a titolo gratuito a persone non regoliere, purché residenti da almeno dieci anni nel Comune di Selva di Cadore. La richiesta per l’assegnazione della partita di legnatico da parte dei non regolieri deve essere inoltrata all’ufficio della regola entro il 1° marzo di ogni anno. Entro il 31 marzo la Commissione Amministrativa eseguirà il comparto delle partite attraverso l’estrazione a sorteggio nell’ufficio della regola. L’assegnazione avverrà a giudizio della Commissione Amministrativa compatibilmente alla situazione del legname a disposizione.

 

ART.10
Il legname dislocato in zone disagiate o di difficile allestimento non richiesto da regolieri potrà essere ceduto ad altri a titolo oneroso previa richiesta scritta (vedi apposito modulo);

 

ART.11
È fatto divieto di accatastare la ramaglia di risulta dal taglio sulle giovani piante, nei pressi delle carreggiate stradali, nei canali di scolo o a ridosso di piante mature causa progressivo deterioramento della pianta stessa. Si consiglia di operare l’accatastamento della ramaglia sulle ceppaie o in piccoli avvallamenti del terreno.
È fatto obbligo di lasciare i luoghi interessati dalle operazioni di taglio e di carico del legname puliti ed in ordine.
È fatto obbligo di operare il taglio della pianta lasciando la ceppaia non superiore a cm 10-15 cm dal suolo.

 

ART.12
La regola provvederà con i propri sorveglianti a far osservare il presente Regolamento. Le infrazioni saranno punite ai sensi dell’Art.11 dello Statuto della Regola, salvo i provvedimenti di legge.

 

ART.13
Reclami, esposti ed ogni richiesta in merito al legnatico dovranno essere indirizzati per iscritto alla Commissione Amministrativa.

 

ART.14
La regola declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose intervenuti durante le operazioni di taglio, esbosco e trasporto.

 


Regolamento di Legnatico   
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